Dir. 2006/42/CE: una finestra tra passato e futuro

Dir. 2006/42/CE: una finestra tra passato e futuro

Il 29 dicembre del 2009 è entrata in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. Gli Stati membri hanno l’obbligo di adeguarsi a tale direttiva per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine.

 

Come per la direttiva 98/37/CE, anche per la nuova direttiva la Commissione Europea ha redatto una guida tesa a garantirne un’interpretazione e un’applicazione unitarie e a fornire delucidazioni su concetti e requisiti in essa trattati. Nella versione ad oggi disponibile la guida interessa solo la parte della direttiva fino all’Allegato II.

 

A maggio 2008 è stata presentata una pubblicazione sulla Nuova Direttiva Macchine edita da ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety) e dal KAN (Commission for Occupational Health and Standardization). Essa mette a confronto il testo inglese della nuova direttiva con il corrispondente testo della direttiva 98/37/CE, e si è rivelata uno strumento di facile consultazione, assai utile anche in occasione della revisione delle norme armonizzate per l’adeguamento ai nuovi requisiti. Analogamente, l’ ISPELS ha prodotto una “Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE” per confrontare le versioni italiane delle due direttive in cui sono evidenziate e commentate tutte le novità introdotte dalla nuova direttiva e sono confrontati gli Allegati I di entrambe le direttive.

 

I cambiamenti rispetto alla direttiva 98/37/Ce sono molteplici e non tutti evidenti.

 

Cerchiamo di riepilogare qui di seguito alcune delle novità introdotte.

 

Campo di Applicazione

Le principali modifiche della Direttiva 2006/42/CE rispetto alla abrogata direttiva 98/37/CE sono già evidenti nel Campo di Applicazione che chiarisce alcuni punti già presenti nella vecchia direttiva e ne esplicita altri, come il concetto di “quasi-macchina” e il concetto di “Ergonomia”.

 

Il concetto di quasi-macchina

Sulla base della definizione apportata nella direttiva 2006/42/CE, si intendono per “Quasi-Macchina”:

“gli insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono destinate unicamente ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.”

 

Il punto chiave di questa definizione è che le quasi-macchine da sole non sono in grado di portare a compimento nessun tipo di applicazione.

 

Nella direttiva viene stabilito che il fabbricante della quasi-macchina è tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione (Allegato II, lettera B) e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti, secondo le indicazione dell’allegato VI. Inoltre per tali sotto-insiemi deve essere predisposta la documentazione tecnica pertinente in accordo ai requisiti della lettera B dell’allegato VII.

 

Dichiarazioni CE

La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):

1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva e alle altre Direttive in cui

eventualmente ricade la macchina Ð sottoscritta dal fabbricante;

2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati (novità grossa)

 

Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata (nome e indirizzo nell’ambito della Unione Europea) a custodire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione

 

 

Ergonomia

Uno dei concetti chiariti ed estesi dalla nuova direttiva è il concetto di “Ergonomia”. Il termine "Ergonomia" deriva dalle parole greche "érgon" (lavoro) e "ńomos" (regola, legge). Secondo la IEA (International Ergonomics Association), l’ Ergonomia è la disciplina scientifica volta alla comprensione delle interazioni fra i soggetti umani e gli altri elementi di un sistema. Essa è, inoltre, la professione che applica teorie, principi e metodi finalizzati alla progettazione delle interazioni dell'uomo coi prodotti, coi servizi e con le organizzazioni allo scopo di accrescere il benessere dei soggetti umani e le prestazioni complessive del sistema.

 

Sono stati eliminati i requisiti 1.1.2 d) e 1.2.8 e viene introdotto il requisito 1.1.6 “Ergonomia”, in modo da individuarla con chiarezza come uno specifico obiettivo da raggiungere. Tale  requisito esplicita l’orientamento della nuova direttiva Macchine alla reale volontà di miglioramento delle condizioni di lavoro e di benessere delle persone, dando al concetto di Sicurezza un’accezione più ampia parlando finalmente di Ergonomia.

 

Come indicato nell’All.I - requisito 1.1.6  nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenendo conto dei principi seguenti ergonomici:

  • tenere conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
  • offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
  • evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
  • evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
  • adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.

 

Non ultimo, l’importanza dell’ Ergonomia delle Istruzioni per l'uso in quanto nella direttiva 2006/42/CE vengono meglio specificati e ampliati il contenuto e gli obiettivi e la lingua delle istruzioni originarie che accompagnano le macchine.

Il tutto per migliorare l’interazione uomo/macchina con conseguente e accertata diminuzione degli infortuni sul lavoro e miglioramento delle produttività.

 

Iter CE e Garanzia di Qualità totale

La direttiva 2006/42/CE introduce, infine, alcuni importanti cambiamenti, per quanto riguarda l’Iter di marcatura CE di macchine rientranti nell’All.IV, ed un concetto affascinante quanto importante che è il concetto di “Garanzia di Qualità totale”.

Riteniamo che questi due argomenti necessitino di un interessante approfondimento e per questo dedicheremo loro un’intera News Letter .